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 Comune di Bergeggi

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Bergeggi. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Bergeggi". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Bergeggi
 Comune Bergeggi
 Responsabile Sindaco Adolfo Bormida
 Indirizzo Via A. De Mari N. 28/D - 17028, Bergeggi SV (regione: Liguria)
 Sito istituzionale www.comune.bergeggi.gov.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 00245250097 (validato)
 Pec protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
 Altro bergeggi@comune.bergeggi.sv.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quando viene riconosciuto l'infortunio in itinere per il lavoratore?

L'art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 disciplina la tutela assicurativa dell'infortunio in itinere recependo i principi che la giurisprudenza è andata elaborando nel corso della sua pluriennale evoluzione.
La casistica in materia è comunque talmente vasta da non consentire una risposta universalmente valida (INAIL - L'infortunio in itinere).
In linea di principio si può evidenziare che l'infortunio in itinere risulta tutelato (salvo pochissimi casi) a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato.
Nell'assicurazione sono compresi tutti gli infortuni subiti dalle persone soggette all'obbligo assicurativo nel normale percorso dalla dimora abituale al lavoro e ritorno, sia che tale spostamento avvenga a piedi sia che avvenga con mezzi pubblici.
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda il mezzo privato; in questo caso l'uso del mezzo deve essere effettivamente "necessitato" (ad esempio perché per percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa non esistono mezzi pubblici, oppure perché, pur esistendo, non coprono l'intero tragitto o, ancora, perché gli orari dei mezzi pubblici non coincidono con quello di lavoro, ecc.).
La tutela - estesa anche alle ipotesi di infortuni in itinere verificatisi per la consumazione del pasto quando non è presente un servizio di mensa in azienda - riguarda anche tutti i casi di infortunio verificatisi al di fuori del normale percorso, purchè la deviazione sia dovuta a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, ovvero all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
La tutela è esclusa solo in situazioni sostanzialmente riconducibili al cd. "rischio elettivo" (uso non necessitato del mezzo privato, interruzioni e deviazioni del normale percorso anch'esse non necessitate) oppure, nel caso di utilizzo del mezzo privato, a condotte colpevoli così abnormi da sfociare nel "rischio elettivo" (infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici, ecc.).