Esempio di risposta alle domande più frequenti
Come si usufruisce della riduzione del pagamento delle multe?
Dal 21 agosto 2013 si può usufruire della riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013, entra in vigore la Legge 9 agosto 2013 n. 69, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto “Decreto del Fare”, e viene introdotta la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Nuovo Codice della Strada (C.d.S.), Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285.
La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione effettiva prevista dal codice, e quindi non si può usufruire della stessa agevolazione per le spese di notifica, per la maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi: violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta; violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza); violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione); violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. Nei casi di notificazione successiva il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.).
Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.
Per approfondimenti: Polizia di Stato