Esempio di risposta alle domande più frequenti
Quale è la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome?
I provvedimenti di cambiamento o modificazione del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni, così come evidenziato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Competenza: La norma, così come recentemente modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54, ha stabilito l'attribuzione della competenza in materia al Prefetto (della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce).
Decisione di cambiare: Il cittadino italiano che abbia l’esigenza cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero voglia cambiare il cognome, anche perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, può presentare istanza. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Iter: Una volta presentata la domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) il Prefetto effettua l’istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana il decreto con il quale si autorizza l’affissione del sunto dell’istanza medesima nell’albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza.
Durante il periodo di affissione (trenta giorni) e durante i trenta giorni successivi, eventuali contro-interessati possono presentare opposizione al Prefetto competente. Decorsi detti periodi, il Prefetto emana il provvedimento definitivo che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile. Nel caso in cui il Prefetto, assunte le necessarie informazioni, ritenga che la domanda non sia meritevole di accoglimento, ne informerà per iscritto il richiedente, indicando i motivi che appaiono ostativi all’accoglimento della domanda, invitando nel contempo l’istante a proporre le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti aggiuntivi, entro il termine di legge a decorrere dalla ricezione della comunicazione. Ricevute le controdeduzioni dell’interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, il Prefetto provvederà ad emettere formale provvedimento di diniego, dettagliatamente motivato.
Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha fornito, con la circolare n.14 del 21 maggio 2012, indicazioni sull'applicazione delle nuove norme da parte dei prefetti.
Per approfondimenti: Ministero dell'Interno e Ministero dell'Interno-Servizi Demografici