Esempio di risposta alle domande più frequenti
Ho subito un disservizio da parte di un operatore turistico e vorrei attivare la procedura di conciliazione. In che cosa consiste?
La conciliazione (o mediazione) è uno strumento di composizione delle controversie alternativo rispetto all’ordinaria via giudiziaria ed è disciplinato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28. Nello specifico con il termine mediazione si fa riferimento all’intero iter del procedimento; con il termine conciliazione si fa invece riferimento all’accordo frutto della mediazione.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale, il mediatore, e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore è la persona fisica, o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
L’organismo presso il quale il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia.
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia.
In seguito all'emanazione della sentenza n. 272 depositata il 6 dicembre 2012, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, che aveva imposto il tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità in numerose materie, l'espletamento della mediazione non è più una condizione obbligatoria di procedibilità. Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha infatti ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010. Pertanto, attualmente, la mediazione è prettamente facoltativa, ossia può esser scelta dalle parti prima di procedere all'instaurazione di un giudizio.
Per approfondimenti: Ministero della Giustizia - Mediazione civile e commerciale