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 Comune di Canino

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Canino. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Canino". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Canino
 Comune Canino
 Responsabile Sindaco GIUSEPPE CESETTI
 Indirizzo Via Roma, 1 - 01011, Canino VT (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.comune.canino.vt.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 00156710568 (validato)
 Pec comune.canino.vt@legalmail.it
 Altro settore1@comune.canino.vt.it
 Altro sindaco.cesetti@comune.canino.vt.it
 Altro urp@comune.canino.vt.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono i termini di legge entro cui la Commissione medica ASL è tenuta a chiamare a visita di accertamento, una volta presentata la domanda?

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 'Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici', art 3, comma 1, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento, la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita. Qualora la Commissione medica entro quel termine non fissi la visita di accertamento, è prevista la possibilità per l'interessato di presentare una 'diffida a provvedere' al competente Assessorato regionale alla tutela della Salute che si occuperà di fissare la visita entro il termine massimo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda.
Per i malati oncologici la Legge 9 marzo 2006, n. 80 art. 6, co. 3bis, prevede: "L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero del-l'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti."