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 Comune di Cerreto Laziale

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Cerreto Laziale. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Cerreto Laziale". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Cerreto Laziale
 Comune Cerreto Laziale
 Responsabile Sindaco GINA PANCI
 Indirizzo Piazza Giuseppe Garibaldi, 11 - 00020, Cerreto Laziale RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.comunecerretolaziale.rm.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 86002150588 (validato)
 Pec comunecerretolaziale@pec.it
 Altro serviziofinanziario@comunecerretolaziale.rm.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Per quanto tempo spetta l'indennità di malattia?

L'indennità di malattia, per i lavoratori a tempo indeterminato dell’industria, dell’agricoltura, per gli apprendisti e per i lavoratori sospesi, spetta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun anno solare: i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza l'Inps provvede al pagamento.
Nei casi particolari quali:

i lavoratori con contratto a tempo determinato, il diritto all'indennità di malattia spetta per periodi non superiori all'attività svolta nell'ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui, e cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro; è garantita comunque fino a 30 giorni di malattia anche se nell'ultimo anno il lavoro è stato svolto per meno di 30 giorni;

i lavoratori agricoli a tempo determinato, l'indennità spetta a condizione che risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell'anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, previo rilascio del certificato d'iscrizione d'urgenza;

i lavoratori in part-time verticale, l'indennità spetta solo per le giornate in cui è previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa. Non vengono, quindi, indennizzate le giornate di 'pausa contrattuale';

i lavoratori parasubordinati, spetta, per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, l'indennità in caso di ricovero ospedaliero e, dal 1° gennaio 2007, spetta anche l'indennità giornaliera di malattia, interamente a carico dell'Inps.
Le malattie di durata inferiore a 4 giorni, non sono indennizzabili, anche se devono comunque essere certificate sia all’Inps che al committente.
Per ulteriori informazioni INPS - Area dedicata migranti - Indennità di malattia