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 Comune di Chiusi

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Chiusi. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Chiusi". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Chiusi (AOOCCHIU)
 Comune Chiusi
 Responsabile Sindaco Gianluca Sonnini
 Indirizzo Piazza XX Settembre, 1 - 53043, Chiusi SI (regione: Toscana)
 Sito istituzionale www.comune.chiusi.si.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 00233780527 (validato)
 Pec protocollo.chiusi@legalmail.it
 Altro ragioniere@comune.chiusi.si.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

L'amministrazione di appartenenza può sottoporre il dipendente, che lamenta di essere affetto da particolari patologie ma non presenta alcuna certificazione specialistica, ad opportuni accertamenti?

L'art. 2104 del Codice Civile fa rientrare, tra i doveri del lavoratore subordinato, anche quello nei confronti del datore di lavoro di sottoporsi ai controlli legittimamente richiesti.Sebbene l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del pubblico dipendente sia espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, prima ancora il datore di lavoro ha facoltà di far sottoporre il dipendente, nelle forme previste, alla visita per l'idoneità al servizio ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Tale norma è applicabile alle PP.AA., anche per quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in materia di "efficacia delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato ai dipendenti pubblici”.Pertanto le amministrazioni hanno senza dubbio la facoltà, ove adeguatamente motivata, di far sottoporre il dipendente alla visita per l'accertamento dell'idoneità al servizio anche se lo stesso non ha usufruito del periodo massimo di assenza per malattia (il cosiddetto periodo di comporto). Se il dipendente poi si rifiuta, senza giustificazione, di sottoporsi alla visita medico collegiale dell'Asl per l'accertamento dell'idoneità lavorativa, si è davanti ad un'intenzionale violazione dei doveri da parte del lavoratore di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso (CdS sez. IV sentenza n. 1160 del 2 marzo 2001).