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 Comune di Collepasso

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Collepasso. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Collepasso". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Collepasso
 Comune Collepasso
 Responsabile Dirigente III Settore Martire Imperiale
 Indirizzo Piazza Dante, 25 - 73040, Collepasso LE (regione: Puglia)
 Sito istituzionale www.comunedicollepasso.gov.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 81001570753 (validato)
 Pec protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come si presenta la domanda per la Cassa integrazione guadagni straordinaria ed in quali casi decade il diritto?

La domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
L'autorizzazione al trattamento è disposta con Decreto direttoriale della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro.
L'azienda, ottenuta l'autorizzazione, presenta, in via telematica, all'Inps la richiesta per il conguaglio delle prestazioni concesse oppure di pagamento diretto (ai lavoratori) se disposto espressamente nel decreto.
Il diritto alla CIGS decade nel caso in cui un lavoratore - che abbia la possibilità di prestare attività lavorativa (sia dipendente che autonoma) in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale - non fornisca preventiva comunicazione all’Inps. In questa eventualità il lavoratore perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 40, Legge 28 giugno 2012, n. 92, il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
La suddetta disposizione, di cui all’art. 4, comma 40, Legge 28 giugno 2012, n. 92, si applica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.