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 Comune di Faeto

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Faeto. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Faeto". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Faeto
 Comune Faeto
 Responsabile Responsabile del servizio Michele Marella
 Indirizzo Via Cappella,1 - 71020, Faeto FG (regione: Puglia)
 Sito istituzionale www.comune.faeto.fg.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80005040714 (validato)
 Pec comune@pec.comune.faeto.fg.it
 Pec demografico@pec.comune.faeto.fg.it
 Altro info@comune.faeto.fg.it
 Altro respfinanziario@comune.faeto.fg.it
 Altro resptecnico@comune.faeto.fg.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' ancora possibile produrre un certificato, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio?

No, la Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) - ha disposto, con l'art. 15, comma 1, lettera b, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che prevedeva, appunto, la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando che le informazioni in essi contenuti non avevano subito variazioni rispetto alla data del rilascio.
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni (certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti), per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.
Dal 1° gennaio 2012, secondo le modifiche apportate al già citato decreto dalla Legge di Stabilità 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le PA , dunque, non possono più richiedere al cittadino certificazioni ed estratti (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. A conferma di ciò, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, dunque, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.