Esempio di risposta alle domande più frequenti
La mia azienda (ancora attiva) non ha provveduto a pagare i miei crediti. A chi posso rivolgermi per essere tutelato?
La riforma dei servizi ispettivi del ministero del Lavoro (Direzioni regionali e provinciali del lavoro) e degli enti previdenziali pubblici (Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124), all'articolo 7, garantisce che gli ispettori vigilino al rispetto di tutte le norme in tema di legislazione sociale.
L’art. 12 del decreto attribuisce alla competenza degli ispettori delle Direzioni del Lavoro la diffida accertativa per crediti patrimoniali: essa consente di “diffidare”, in sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro le somme che risultano dovute per effetto di una corretta applicazione di norme e istituti contrattuali. Entro 30 giorni dalla notifica della diffida, il datore di lavoro può promuovere il tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di accordo la diffida perde efficacia. Decorso il termine per esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Direttore della Direzione Provinciale, verificati i presuppposti e la correttezza della diffida, con apposito provvedimento conferisce alla stessa valore di accertamento tecnico con efficacia esecutiva. Così che il lavoratore può poi agire con atto di precetto per soddisfare le proprie pretese retributive.
Pagina del sito del Ministero del Lavoro dove trovare la Direzione regionale o provinciale.