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 Comune di Latera

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Latera. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Latera". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Latera
 Comune Latera
 Responsabile Sindaco Francesco Di Biagi
 Indirizzo Piazza della Rocca, 1 - 01010, Latera VT (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.comune.latera.vt.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 00212130561 (validato)
 Pec comune.latera.vt@legalmail.it
 Altro anagrafe@comune.latera.vt.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Che cos'è il fermo amministrativo di un veicolo?

Il fermo amministrativo è un atto disposto dalle amministrazioni creditrici (o dagli enti concessionari alla riscossione), autorizzate dalla normativa concernente la riscossione coattiva dei tributi (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), in caso di mancato pagamento di tributi e tasse (ad esempio canone Rai, contributi Inps, bollo auto, TARSU, ICI, etc.) oppure di multe relative ad infrazioni al codice della strada.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 successivamente convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 per espressa previsione all'articolo 29 del citato decreto, i debitori possono essere intimati con un atto formale costituito, a decorrere dal 1° ottobre 2011, dal nuovo avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate (sostitutivo della cartella di pagamento) per quanto concerne i crediti erariali relativi alle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata) all'Irap e all’Iva e dall'ingiunzione di pagamento, emessa dai Comuni (o enti concessionari della riscossione del credito), per quel che riguarda le contravvenzioni al Codice della Strada.
In tal modo, il Fermo amministrativo potrà esser disposto decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento nel primo caso e decorsi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento nel secondo caso (articolo 50, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
Nell'atto col quale viene disposto il fermo dovranno esser espressamente contenuti i suddetti termini di decorrenza decorsi i quali, in mancanza di pagamento o di proposizione del ricorso, sui beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati verrà effettuato il blocco amministrativo tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso presso il PRA - Pubblico Registro Automobilistico).
La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, mentre nella prassi accade che, prima dell'iscrizione, gli enti addetti alla riscossione (in ossequio alla nota dell'Agenzia delle Entrate n. 57413/2003) possano emettere e notificare un preventivo "preavviso di fermo".
Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero dell'avviso di accertamento, la relata di notifica, l'importo dovuto nonché l'anno di riferimento (se presente nel ruolo).
Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo. In quest'ultimo caso per evitare il fermo conviene provvedere al pagamento presso gli enti addetti alla riscossione. L'importo comprenderà anche gli interessi di mora e le spese inerenti l'iscrizione del provvedimento.
Disposto il fermo amministrativo, la circolazione con mezzi ad esso sottoposti e' vietata e sanzionata, come stabilito dall'articolo 214, comma 8, del Codice della strada, che prevede in caso di violazione il pagamento di una multa variabile da euro euro 714,00 a euro 2.859,00 e la confisca dello stesso mezzo.