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 Comune di San Giorgio a Liri

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di San Giorgio a Liri. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di San Giorgio a Liri". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di San Giorgio a Liri
 Comune San Giorgio a Liri
 Responsabile Sindaco Modesto Mario Della Rosa
 Indirizzo Piazzale Degli Eroi, 13 - 03047, San Giorgio a Liri FR (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.comunedisangiorgioaliri.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 81002350601 (validato)
 Pec posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it
 Altro protocollo@comunedisangiorgioaliri.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Qual'è la definizione giuridica di minorenne?

Per il codice civile italiano è minorenne ogni persona che non ha ancora acquisito la maggiore età, coincidente con il compimento dei 18 anni.
In particolare l'articolo 2 del codice civile stabilisce al primo comma: "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa".

La Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 e ratificata dall’Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 fornisce una definizione coincidente con quella di minorenne stabilendo, all’art. 1, che “…si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a 18 anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”.

Sussistono infatti casi in cui la maggiore età, confluente nell'acquisto della capacità di agire, ossia di compiere tutti gli atti, compresi quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione, venga acquisita anteriormente al compimento dei 18 anni.

In Italia ciò può avvenire attraverso l'istituto della c.d. emancipazione.
Secondo il diritto italiano, infatti, "Il minore è di diritto emancipato col matrimonio (articolo 390 del codice civile); tuttavia ciò non implica che il minore possa agire autonomamente ossia compiendo da solo atti che riguardano la propria sfera giuridica e patrimoniale.
In tal caso la tutela giuridica contemplata dall'ordinamento italiano consente la nomina, da parte del giudice tutelare, di un curatore.
Qualora il minore sia coniugato con un maggiorenne, quest'ultimo eserciterà le funzioni di curatore del medesimo (articolo 392 del codice civile), assistendolo nel compimento di tutti gli atti, compresi quelli di straordinaria amministrazione (ad esempio l'esercizio di un'attività di impresa commerciale).
Mentre nel caso in cui gli emancipandi che intendano contrarre matrimonio siano entrambi minori di 18 anni, verrà nominato dal giudice un curatore che possa validamente assisterli.