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 Comune di San Pietro In Casale

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di San Pietro In Casale. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di San Pietro In Casale". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di San Pietro In Casale
 Comune San Pietro in Casale
 Responsabile Sindaco Claudio Pezzoli
 Indirizzo Via G. Matteotti, 154 - 40018, San Pietro in Casale BO (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80062730371 (validato)
 Pec comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Nel nostro ordinamento il dipendente che segnala illeciti è tutelato?

Si. La legge n. 190 del 6 novembre 2012 istituisce un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede al comma 51 dell'articolo 1, fra le misure da adottare, l'introduzione nel nostro ordinamento di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower (art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001).
La norma prevede che il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
Non esiste una lista tassativa di irregolarità che possono costituire oggetto di denuncia. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Le segnalazioni, invece, non riguardano le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
Per approfondimenti vedi le faq di Transparency International Italia.