Esempio di risposta alle domande più frequenti
E' possibile attribuire alla propria figlia femmina il nome di battesimo "Andrea"?
Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 31/2012 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - ha evidenziato che la Corte Suprema di Cassazione, con una sentenza del 20 novembre 2012, è andata a modificare l'orientamento seguito dalla giurisprudenza, ed adottato dalla prassi amministrativa, circa l'attribuzione del nome "Andrea" a persone di sesso femminile.
Il Ministero dell' Interno, finora, aveva stabilito con la circolare n. 27/2007, ed anche nel Massimario dell'ufficiale dello Stato Civile, che si potesse ammettere, con riferimento al nome maschile "Andrea", la sua attribuzione anche a soggetti di sesso femminile, purché il nome fosse preceduto da un primo elemento onomastico inequivocabilmente femminile (ad esempio: Francesca Andrea).
In conseguenza dell'espressione della Corte Suprema di Cassazione il Ministero dell'Interno riconosce ora, invece, che il nome Andrea si evidenzia, come di natura sessualmente neutra, non ridicolo nè vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile e non produttore di ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile.