Esempio di risposta alle domande più frequenti
A chi ci si deve rivolgere per ricevere un contributo per eliminare barriere architettoniche in un'abitazione privata?
La Legge del 9 gennaio 1989, n. 13 reca le disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti al fine di garantire una maggiore accessibilità, fruibilità e vivibilità degli spazi edificati a coloro che soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria attraverso la concessione di contributi.
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.
I disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una autocertificazione.
Il certificato medico deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.
La modulistica relativa alla domanda di concessione del contributo è disponibile presso i servizi sociali di ogni Comune.
Ai sensi dell’art.11, comma 1 della Legge 13 del 1989 gli interessati debbono presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’alloggio oggetto dell’intervento entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda deve essere presentata dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e deve riguardare opere non ancora realizzate.
I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno (art.11, comma 4 della Legge 13 del 1989) comunicano alla Regione il fabbisogno di contributo, tenendo conto di tutte le domande pervenute entro il 1° marzo, comprese quelle degli anni precedenti che risultano totalmente insoddisfatte o parzialmente soddisfatte.