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 Comune di Zubiena

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Zubiena. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Zubiena". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Zubiena
 Comune Zubiena
 Responsabile Sindaco Davide Basso
 Indirizzo Piazza Antonio Quaglino, 21 - 13888, Zubiena BI (regione: Piemonte)
 Sito istituzionale www.comunezubiena.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 81000630020 (validato)
 Pec zubiena@cert.ruparpiemonte.it
 Altro comunezubiena@tiscali.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Avendo subito un disservizio da parte di un operatore turistico, si vorrebbe attivare un procedimento di conciliazione davanti alla Camera di Commercio. In cosa consiste tale procedura?

La procedura di conciliazione innanzi alle Camere di Commercio, o camerale, è un servizio facoltativo, ovvero a scelta delle parti interessate, che ha il fine di fornire assistenza a due o più soggetti nella composizione di una controversia attraverso l’ausilio di un soggetto terzo neutrale e competente nella materia oggetto della lite. È disciplinata dal DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28, nonché dal regolamento di Unioncamere e da quelli emanati dalle singole Camere di Commercio.
Per attivare la procedura camerale occorre presentare una domanda allo sportello di conciliazione della Camera di Commercio competente (della provincia di residenza). La segreteria dello sportello esegue un’istruttoria in relazione e ne ordina, se necessario, l’integrazione. Nel giorno fissato le parti si incontrano davanti al mediatore, personalmente o con assistenza di un avvocato (che nella conciliazione non è obbligatoria). Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri finalizzati alla composizione amichevole della controversia. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole.
Per approfondimenti: Ministero della Giustizia - Mediazione civile e commerciale