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 Comune di Sant'Antonio di Gallura

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Sant'Antonio di Gallura. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Sant'Antonio di Gallura". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Sant'Antonio di Gallura
 Comune Sant'Antonio di Gallura
 Responsabile Sindaco Carlo Duilio Viti
 Indirizzo Piazza Matteo Ruzittu N 1 - 07030, Sant'Antonio di Gallura SS (regione: Sardegna)
 Sito istituzionale www.comune.santantoniodigallura.ot.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 91027260909 (validato)
 Pec protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it
 Pec demografico.santantoniodigallura@pec.comunas.it
 Pec ufficiofinanziario.santantoniodigallura@pec.comunas.it
 Pec ufficiotecnico.santantoniodigallura@pec.comunas.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

In caso di coabitazione tra persone che hanno avuto un "rapporto affettivo" non più in essere, qualora persista la convivenza, può essere modificata la composizione della famiglia anagrafica?

Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all'articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita "modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche" predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ed adotatta da ogni Comune.
L'articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell'Interno, si precisa che la prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.