Esempio di risposta alle domande più frequenti
Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di turismo, affari, visita e studio è necessario richiedere il permesso di soggiorno?
No, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie".
Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E' stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente. Più in particolare esistono varie tipologie di visto ed in alcuni particolari casi, ai fini dell'ingresso in Italia, il visto non è richiesto.
Nel Telegramma - Circolare del Mnistero dell'Interno del 7 agosto 2007 sono indicate, inoltre, le procedure relative ai casi in cui è prevista la "dichiarazione di presenza" resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per motivi di visite, affari, turismo e studio da presentare, a seconda dei casi, ai valichi di frontiera o presso le Questure territorialmente competenti.
Per ulteriori approfondimenti: Ministero dell'Interno - FAQ Immigrazione, Polizia di Stato - Stranieri