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 Comunita' Comprensoriale Val Venosta

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comunita' Comprensoriale Val Venosta. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comunita' Comprensoriale Val Venosta". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comunita' Comprensoriale Val Venosta
 Comune Silandro
 Responsabile Legale rappresentante Dieter Pinggera
 Indirizzo Via Principale, 134 - 39028, Silandro BZ (regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol)
 Sito istituzionale www.bzgvin.it
 Tipologia Comunita' Montane e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 82005950215 (validato)
 Pec bzgvinschgau.ccvalvenosta@legalmail.it
 Altro info@bzgvin.it

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Per lo svolgimento di attività sportiva di tipo "ludico motoria amatoriale" è obbligatoria la certificazione dell'idoneità fisica?

No. Il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), cosiddetto "Decreto del Fare", convertito con la Legge 9 agosto 2013 n.98, ha stabilito che, a partire dal 21 agosto 2013, non deve più essere presentato il certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentre rimane l’obbligo di certificazione per le attività sportive non agonistiche presso il medico di base.
Il Ministero della Salute in una nota alla Federazione Italiana Medici di Famiglia conferma l’abolizione dei certificati per attività ludico motoria-amatoriale e dei conseguenti accertamenti diagnostici richiesti dalla normativa abrogata.
Rimane l'obbligo della certificazione per l’attività sportiva non agonistica che si intende solo riferita alle attività sportive parascolastiche e a quelle appartenenti a Federazioni nazionali sportive che fanno capo al Coni.
L'esecuzione di ulteriori accertamenti, come l'elettrocardiogramma, per la valutazione clinica delle condizioni del paziente rimane alla discrezionalità professionale del medico certificatore.

NON deve presentare il certificato di idoneità fisica chi pratica attività sportiva ludico-ricreativa o amatoriale ( es. fitness, body building, ed altre attività in palestra, nuoto in piscina, danza, ginnastica presciistica, attività motorie nelle scuole materne ed elementari, ginnastica formativa in età pediatrica, ginnastica per anziani, manifestazioni sportive della durata di un giorno, tornei aziendali, ecc...).



Deve presentare il certificato di idoneità fisica chi pratica attività sportiva non agonistica (attività svolta esclusivamente come tesserati di Federazioni sportive affiliate al Coni o agli Enti di promozione sportiva, finalizzata a partecipare a campionati e gare ufficiali, compresi i Giochi della Gioventù, oppure per le attività parascolastiche organizzate dalle scuole) e chi pratica attività sportiva agonistica.



Per ulteriori informazioni sulle semplificazioni introdotte dal Decreto del Fare, è possibile consultare la "Guida alle semplificazioni del Decreto legge del Fare" del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Semplificazione Amministrativa.