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 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari (CCIAA Sassari)
 Comune Sassari
 Responsabile Direttore generale Pietro Esposito
 Indirizzo Via Roma 74 - 07100, Sassari SS (regione: Sardegna)
 Sito istituzionale www.ss.camcom.it
 Tipologia Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80000930901 (validato)
 Pec cciaa@ss.legalmail.camcom.it
 Altro segreteria.generale@ss.camcom.it
Facebook https://www.facebook.com/CCIAASS/

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Nel nostro ordinamento il dipendente che segnala illeciti è tutelato?

Si. La legge n. 190 del 6 novembre 2012 istituisce un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede al comma 51 dell'articolo 1, fra le misure da adottare, l'introduzione nel nostro ordinamento di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower (art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001).
La norma prevede che il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
Non esiste una lista tassativa di irregolarità che possono costituire oggetto di denuncia. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Le segnalazioni, invece, non riguardano le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
Per approfondimenti vedi le faq di Transparency International Italia.