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 Collegio De Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Collegio De Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Regione Autonoma della Valle d'Aosta. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Collegio De Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Regione Autonoma della Valle d'Aosta". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Collegio De Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
 Comune Aosta
 Responsabile Presidente Andrea Mantovani
 Indirizzo Via Boson, 6 - 11100, Aosta AO (regione: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
 Sito istituzionale www.peritiindustriali.ao.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80006340071 (validato)
 Pec ordinediaosta@pec.cnpi.it
 Altro info@peritiindustriali.ao.it

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Perchè un dipendente pubblico che ha una pensione di reversibilità non ha mai ricevuto la tredicesima di questa pensione?

Il dipendente pubblico dello Stato effettivamente non percepisce la tredicesima della pensione di reversibilità. Infatti l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici prende come riferimento normativo l'art. 97 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sulla sospensione della tredicesima mensilità, nel quale si afferma "Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita." La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232 (Gazz. Uff. 3 giugno 1992, n. 23 - Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 97, primo comma, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.