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 Collegio Dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Collegio Dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Collegio Dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Collegio Dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano
 Comune Oristano
 Responsabile Presidente Fabiana Casula
 Indirizzo Via Dorando Petri, 9/a - 09170, Oristano OR (regione: Sardegna)
 Sito istituzionale www.peritioristano.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 90017940959 (validato)
 Pec collegiodioristano@pec.cnpi.it
 Altro info@peritioristano.it
 Pec ordinedioristano@pec.cnpi.it
Facebook https://www.facebook.com/perindor/

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quale norma regola l'autocertificazione?

L'autocertificazione, cioè la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono, è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) e rappresenta la possibilità per il cittadino che le stesse notizie/informazioni già presenti in un registro pubblico vengano acquisite d'ufficio dalla pubblica amministrazione procedente.
Il sopra citato decreto, in particolare al Capo III, Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive - definisce e determina l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione.
Si vedano nello specifico:

Art. 46: Dichiarazioni sostitutive di certificazioni;


Art. 47: Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;


Art. 48: Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive;


Art. 49: Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.

Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche normative, introdotte dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) al già citato D.P.R., allo scopo di favorire il raggiungimento della completa decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati. La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.