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 Casa Famiglia Gregorio Antonelli

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Casa Famiglia Gregorio Antonelli. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Casa Famiglia Gregorio Antonelli". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Casa Famiglia Gregorio Antonelli
 Comune Terracina
 Responsabile Presidente Maria Rosaria Saccucci
 Indirizzo Via Gregorio Antonelli N. 152 - 04019, Terracina LT (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.casafamigliagregorioantonelli.it
 Tipologia Gestori di Pubblici Servizi (Gestori di Pubblici Servizi)
 Cod. Fiscale 80003100593 (validato)
 Pec casafamiglia@pcert.postecert.it
 Altro info@casafamigliagregorioantonelli.it
Facebook https://www.facebook.com/pages/Istituto-Gregorio-Antonelli/770111923031140

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Il figlio di uno straniero che raggiunge la maggiore età dopo essersi ricongiunto con il genitore, può rimanere in Italia?

Sì. Il figlio ricongiunto che diventa maggiorenne può continuare a soggiornare in Italia convertendo, ove ne ricorrano i presupposti, il permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, di attesa occupazione o per cure mediche. Per effettuare la conversione non occorre che il neomaggiorenne ritorni nel Paese d’origine.
Se il figlio maggiorenne non possiede i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno per studio, attesa di occupazione, lavoro autonomo o subordinato, compiuti i 18 anni, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari per la stessa durata di quello del genitore.
Sulla problematiche relative alla conversione del permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della maggiore età, il Ministro dell'Interno è intervenuto con la Direttiva 17272/2008 nella quale si precisa che - oltre a quanto previsto dall' art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - agli stranieri che, al compimento del diciottesimo anno di età risultano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potrà essere rinnovato il titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore e purché quest’ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell’art. 29 del suddetto Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Per approfondimenti:
Ministero dell'Interno - Tutte le FAQ sull'immigrazione
Polizia di Stato - Ricongiungimento familiare