Esempio di risposta alle domande più frequenti
Desidero sapere in che cosa consiste l'assegnazione temporanea per tre anni.
Una forma particolare di mobilità è quella prevista dall'art. 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 3 comma 105 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, volto a favorire il ricongiungimento dei genitori del bambino agevolando concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio.
Tale norma prevede la possibilità, per il dipendente pubblico genitore di figli minori di tre anni di essere assegnato, su richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva e previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione.
Con parere n. 192 del 4 maggio 2004, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la durata dell'agevolazione (periodo non superiore a tre anni) prescinde dall'età del minore; in altri termini il genitore può richiedere il beneficio dell'assegnazione temporanea quando il proprio figlio ha l'età di due anni ed ottenerlo per un periodo complessivo di tre anni (quando il figlio avrà raggiunto, dunque, 5 anni di età).
Si precisa altresì che la posizione giuridica tutelata non ha natura di un vero e proprio diritto soggettivo quanto piuttosto, quella di un interesse legittimo che trova concreta attuazione solo in seguito al procedimento avviato dall'Amministrazione per la verifica dei presupposti e che si deve concludere con un provvedimento motivato.