Esempio di risposta alle domande più frequenti
Si può presentare domanda per l'assegno sociale avendo un'età di anni 61, con solo sette anni di contribuzione e non avendo, di fatto, diritto alla pensione contributiva?
Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno inferiore all'importo corrente dell'assegno sociale, se ha raggiunto i 65 anni e tre mesi di età e risiede abitualmente in Italia. E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.
La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.
Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l’ulteriore requisito costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia.
L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.
Se chi fa domanda non ha alcun reddito personale, né insieme all'eventuale coniuge, percepirà l'assegno sociale in misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato.
Si segnala che ai sensi dell'art 24, comma 8, del Decreto Legge n 201/2011 convertito in Legge n 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno sociale sarà conseguito, per effetto dell'adeguamento del requisito anagrafico in base alla speranza di vita, in previsione, a 67 anni e 11 mesi, così come per la pensione di vecchiaia.