pasemplice.it

 Ordine Delle Professioni Infermieristiche Di Bolzano (Opi Bz)

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine Delle Professioni Infermieristiche Di Bolzano (Opi Bz). Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine Delle Professioni Infermieristiche Di Bolzano (Opi Bz)". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine Delle Professioni Infermieristiche Di Bolzano (Opi Bz) (OPI BZ)
 Comune Bolzano
 Responsabile Presidente Liliana Favari
 Indirizzo Via Maso della Pieve 4/a - 39100, Bolzano BZ (regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol)
 Sito istituzionale www.opibz.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80003220219 (validato)
 Pec bolzano@cert.ordine-opi.it
 Altro info@opibz.it

Esempio di risposta alle domande più frequenti

E' possibile cancellare un atto di stato civile indebitamente registrato?

La materiale cancellazione di un atto indebitamente registrato negli archivi di stato civile non è possibile.

La norma di riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, agli articoli 95 e 96, prevede che si faccia ricorso alla procedura di rettificazione.

Chi intende promuovere (il soggetto interessato ma anche il Procuratore della Repubblica), come stabilito dall'art. 95 del già citato decreto, la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

La norma, dunque, rimette la competenza a decidere esclusivamente all’autorità giudiziaria, infatti, come stabilito dall'art. 96 del già citato decreto, il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.

Sulla domanda il tribunale provvede, in camera di consiglio con un decreto motivato; il relativo decreto deve essere opportunamente annotato sui registri dello stato civile.


Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del Massimario per L'Ufficiale di Stato Civile .