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 ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCE

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCE. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCE". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCE (OPI Lecce)
 Comune Lecce
 Responsabile Presidente Marcello Antonazzo
 Indirizzo Via Redipuglia, 3 - 73100, Lecce LE (regione: Puglia)
 Sito istituzionale www.opilecce.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 93040350758 (validato)
 Pec opilecce@pec.ordineinfermierilecce.it
 Altro presidente@opilecce.it
 Altro segreteria@opilecce.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Può un medico - chirurgo di una struttura sanitaria pubblica rifiutarsi di somministrare un farmaco prescritto da un collega che il paziente utilizza da anni con buoni risultati?

Il Codice di Deontologia Medica (FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, 16 dicembre 2006), che contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra devono osservare, stabilisce all'art. 13 che la prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico pertanto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
Inoltre, l'art. 22 precisa che il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.