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 Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Udine

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Udine. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Udine". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Udine (OPI)
 Comune Udine
 Responsabile Presidente Stefano Giglio
 Indirizzo Viale Volontari Della Liberta' 16 - 33100, Udine UD (regione: Friuli-Venezia Giulia)
 Sito istituzionale www.opiudine.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 00491270302 (validato)
 Pec udine@cert.ordine-opi.it
 Altro info@opiudine.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono i tempi e i modi richiesti dalla legge per poter usucapire un bene?

L'usucapione, come disposto dall'articolo 1158 e seguenti del codice civile, è un istituto giuridico che permette l'acquisto del diritto di proprietà su un bene, attraverso il possesso acquisito in maniera pacifica (ossia in maniera né violenta, né clandestina e comunque non ostacolata) ed ininiterrotta (cioè durante tale periodo il possesso non deve subire interruzioni superiori a un anno). Pertanto, nel caso in cui il legittimo proprietario si riappropria del bene, ossia ne rientra in possesso entro l'anno il termine per l’usucapione si interrompe.
L'usucapione non opera automaticamente, ma è necessario un riconoscimento formale e ufficiale costituito da un provvedimento giudiziale. I tempi necessari affinché possa compiersi l'usucapione di un bene dipendono innanzitutto dalla tipologia di bene e sono di:

20 anni per gli immobili il cui possesso sia stato acquistato in malafede, cioè sapendo che si tratta di una proprietà di un’altra persona. Il termine comincia a decorrere da quando si è acquistato il possesso del bene.


20 anni di possesso continuato per i beni mobili;


10 anni se il bene è stato acquistato in buona fede, ossia in base a un atto pubblico registrato da un soggetto che, tuttavia, si ignorava che non fosse il vero proprietario del bene;


10 anni per gli altri diritti di godimento sopra un immobile (usufrutto, uso, abitazione, servitù, ecc.)


10 anni di possesso continuato per i beni mobili, relativamente alla proprietà o altri diritti reali acquisiti in buona fede da chi non ne è il proprietario, in presenza o meno di un atto di proprietà.


10 anni di possesso continuato per i beni mobili iscritti nei pubblici registri (ossia veicoli, ciclomotori, natanti ecc.).


3 anni dalla trascrizione per i beni mobili iscritti nei pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario.

Si precisa che esistono alcune tipologie di beni che non possono essere usucapiti, come ad esempio i beni demaniali, ossia appartenenti al patrimonio dello Stato o degli enti locali e in generale quei beni, compresi ogni area o spazio, destinati ad uso pubblico.