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 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (CONSORZIO ASI)
 Comune Brindisi
 Responsabile Direttore generale Antonio La Forgia
 Indirizzo Via Angelo Titi 19 - 72100, Brindisi BR (regione: Puglia)
 Sito istituzionale www.asi.br.it
 Tipologia Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 00176630747 (validato)
 Pec uffprotocollo.asibr@legalmail.it
 Altro info@asi.br.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa prevede la normativa circa le situazioni di compatibilità e incompatibilità dei docenti?

In via generale, il tema delle incompatibilità per il pubblico impiego è espressamente disciplinato dall’art. 53 del Decreto Legge 30 marzo 2001 n. 165, recettivo delle disposizioni contenute negli artt. 60 e ss. del Decreto Legge 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Per quanto riguarda il personale docente, le situazioni di incompatibilità sono state espressamente previste e disciplinate, dai commi 7 e 10 dell’art. 508 del Decreto Legge 16 aprile 1994 n. 297, in ragione dei quali “l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” ed il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro."Tuttavia l’art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha mitigato il tadizionale dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.
Lo stesso art. 36 del CCNL 24.07.2003, del comparto Scuola, al comma 9 stabilisce che “al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.
Di conseguenza nel caso dei docenti che abbiano un limitato numero di ore di cattedra, al di sotto del limite del 50% rispetto al tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulle incompatibilità. La valutazione in ordine all’opportunità di concedere o meno detta autorizzazione è posta in capo al Dirigente scolastico.
Per approfondimenti si veda il parere rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.