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 Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese
 Comune Palermo
 Responsabile Presidente Mario Marino
 Indirizzo Via Bandiera, 11 - 90133, Palermo PA (regione: Sicilia)
 Sito istituzionale www.consiglionotarilepalermo.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80030980827 (validato)
 Pec cnd.palermo@postacertificata.notariato.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Avendo subito un disservizio da parte di un operatore turistico, si vorrebbe attivare un procedimento di conciliazione davanti alla Camera di Commercio. In cosa consiste tale procedura?

La procedura di conciliazione innanzi alle Camere di Commercio, o camerale, è un servizio facoltativo, ovvero a scelta delle parti interessate, che ha il fine di fornire assistenza a due o più soggetti nella composizione di una controversia attraverso l’ausilio di un soggetto terzo neutrale e competente nella materia oggetto della lite. È disciplinata dal DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28, nonché dal regolamento di Unioncamere e da quelli emanati dalle singole Camere di Commercio.
Per attivare la procedura camerale occorre presentare una domanda allo sportello di conciliazione della Camera di Commercio competente (della provincia di residenza). La segreteria dello sportello esegue un’istruttoria in relazione e ne ordina, se necessario, l’integrazione. Nel giorno fissato le parti si incontrano davanti al mediatore, personalmente o con assistenza di un avvocato (che nella conciliazione non è obbligatoria). Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri finalizzati alla composizione amichevole della controversia. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole.
Per approfondimenti: Ministero della Giustizia - Mediazione civile e commerciale