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 Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (CND ROMA)
 Comune Roma
 Responsabile Presidente Cesare Felice Giuliani
 Indirizzo Via Flaminia 122 - 00196, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.consiglioroma.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80126830589 (validato)
 Pec cnd.roma@postacertificata.notariato.it
 Altro consiglioroma@notariato.it
 Pec protocollocnd.roma@pec.notariato.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Per quanti mesi è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI?

Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni (Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012).
Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
1) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
2) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
3) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:
1) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che Mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
2) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che Mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.
Si precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, così come già precedentemente illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (Legge 638/1983 e Legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.