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 Centro Provinciale Istruzione Adulti Roma

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Centro Provinciale Istruzione Adulti Roma. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Centro Provinciale Istruzione Adulti Roma". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Centro Provinciale Istruzione Adulti Roma (CPIA3)
 Comune Roma
 Responsabile Dirigente scolastico Adalgisa Maurizio
 Indirizzo Corso Vittorio Emanuele Ii 217 - 00186, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.cpiaroma3.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97846580583 (validato)
 Pec RMMM672004@PEC.ISTRUZIONE.IT
 Altro RMMM672004@ISTRUZIONE.IT

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Sono una colf e mi sono ammalata gravemente. Per quanto tempo ho diritto alla conservazione del posto? Per quanti giorni di malattia mi spetta la retribuzione?

Come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina del Lavoro domestico (del 13 febbraio 2007)(art. 26) e come riportato sul sito dell'INPS, il lavoratore domestico ammalato convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto per periodi differenti a seconda dell’anzianità maturata presso la stessa famiglia: 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi; 45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio; 180 giorni, se l'anzianità di servizio supera i due anni.
Nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, l'Inps non paga alcuna indennità. Dovrà essere il datore di lavoro a garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di: 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi; 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni; 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.
Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l'indennità di vitto e di alloggio.