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 Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Palermo

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Palermo. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Palermo". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Palermo (TSRMePSTRPPA)
 Comune Palermo
 Responsabile Presidente Gandolfo Marco Macaluso
 Indirizzo Via UGO LA MALFA, 30 - 90127, Palermo PA (regione: Sicilia)
 Sito istituzionale www.tsrmpa.org
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80018080822 (validato)
 Pec palermo@pec.tsrm.org
 Altro info@tsrmpa.org
 Altro palermo@tsrm.org

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione sono da considerarsi certificati?

No. I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione non sono certificati. Pertanto devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dall’art.40, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione.
Il chiarimento (direttiva n.14 del 2011) è stato pubblicato sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in relazione all'attuazione delle disposizioni dell'art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che modifica il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e alle indicazioni fornite con la direttiva sugli adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
La Legge 183/2011, infatti, ha introdotto all’art. 40 del Testo unico sulla documentazione amministrativa il comma 2 il quale prevede che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Tuttavia, poichè il diploma non è un certificato la dicitura in questione non va apposta.