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 Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma
 Comune Parma
 Responsabile Presidente Bruno Lorefice
 Indirizzo Via Martiri della Liberazione , 34 - 43126, Parma PR (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale www.tsrmparma.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80101630343 (validato)
 Pec parma@pec.tsrm.org
 Altro info@tsrmparma.it
 Altro parma@tsrm.org

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Qual è il rapporto tra firma digitale e PEC? Fino a che punto la certezza sulla provenienza della richiesta può sostituire la firma digitale?

La posta elettronica certificata e la firma digitale sono due strumenti che assolvono funzioni differenti. La posta certificata costituisce un veicolo qualificato per il trasposto di documenti e istanze con una funzione sostanzialmente analoga a quella svolta, nel mondo reale, dalla Raccomandata A/r.
La firma digitale, invece, è uno strumento informatico che permette di attribuire la paternità giuridica all’autore del documento.
In alcuni casi, però, l’ordinamento prevede, a determinate condizioni, un certo grado di “sostituibilità” tra i due strumenti.
In particolare, l’invio di istanze e dichiarazioni ad un’amministrazione attraverso la PEC è da considerarsi valido, a tutti gli effetti di legge, anche in assenza di firma digitale (e di altri strumenti di identificazione, es. copia del documenti di identità), quando – come previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. La norma fa riferimento alla PEC gratuita per il cittadino (circuito postacerificat@) e alle caselle PEC conformi al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012. - E' importante evidenziare che il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sara' progressivamente sospeso. Dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l’accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti. -
L’art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 ha precisato che l’utilizzo di questi strumenti, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione.

Inoltre, il CAD fa salva la possibilità per il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per la Semplificazione Normativa, di individuare mediante apposito decreto, i casi in cui sarà richiesta comunque la sottoscrizione di un documento mediante firma digitale (art. 65, comma 1- bis).
La normativa sulla PEC è consultabile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale