Esempio di risposta alle domande più frequenti
Si può rinnovare la patente B scaduta da 5 anni
Con la circolare n. 16/1971 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture stabilisce le indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo. La circolare indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente. A chiarimento di tale circolare il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – (Divisione 6 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con la nota del 26 gennaio 2009 prot. n. 7053 specifica che:
la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma;
l'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
in sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.
non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.