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 Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza
 Comune Silea
 Responsabile Presidente Sergio Lorenzon
 Indirizzo Via G. Galilei 15/1 (presso AREA8) - 31057, Silea TV (regione: Veneto)
 Sito istituzionale https://ordineprofessionisanitariebellunotrevisovicenza.it/
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 94017240261 (validato)
 Pec bellunotrevisovicenza@pec.tsrm.org

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali norme stabiliscono l'ammontare dei giorni di ferie e le modalità di fruizione?

La materia delle ferie è disciplinata - in generale - dalle norme del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, nonché, dalle previsioni dei contratti collettivi di riferimento. Nella sua attuale formulazione l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 (come modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213) dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo n. 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, facendo però salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto alla quale, pertanto, è opportuno, fare riferimento.
Tale periodo, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.