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 Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali della Sicilia

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Dati e contatti dell'amministrazione "Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali della Sicilia". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali della Sicilia
 Comune Palermo
 Responsabile Presidente GIAMPIERO CALACIURA
 Indirizzo Via Francesco Crispi, 286 - 90133, Palermo PA (regione: Sicilia)
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97006030825 (validato)
 Pec ccsdpa@pec.cnsd.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come funzionava la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente soggiornanti del 2012?

Ai sensi del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 , in vigore dal 9 agosto 2012, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 era possibile presentare domanda di regolarizzazione per i lavoratori extracomunitari presenti irregolarmente sul territorio italiano.
I datori di lavoro che impiegavano irregolarmente cittadini extracomunitari, potevano sanare la propria posizione presentando domanda di regolarizzazione esclusivamente per via informatica secondo le modalità stabilite con l'apposito decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7/09/2012, tramite l'apposito servizio di inoltro telematico sul sito del Ministero dell'Interno.
Nello specifico, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che al 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi e continuavano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, stranieri extracomunitari presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, potevano dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione presentando l'apposita domanda. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dello straniero dal 31 dicembre 2011 doveva essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Il datore di lavoro, che presentava domanda di emersione, era tenuto al versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore tramite il modello di pagamento F24 con elementi identificativi. Si poteva procedere al versamento dal 7 settembre 2012. Con la Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate aveva istituito i codici tributo per consentire l’esatta compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modello F24 Versamenti con elementi identificativi, da utilizzare nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, denominati REDO (per il lavoro domestico) e RESU (per il lavoro subordinato).
Il D.lgs. 109/2012 prevedeva inoltre una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi.
Dal 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto, fino alla conclusione del procedimento di presentazione della dichiarazione di emersione, sono stati sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme.
Sulla regolarizzazione sono state emanate, tra le altre, anche numerose circolari per fornire ulteriori chiarimenti come la circolare congiunta del 7/09/2012 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5636 e la circolare del 12/09/2012 del Ministero dell'Interno che illustrano la procedura di regolarizzazione, la circolare INPS del 14/09/2012 n. 113 e la circolare INPS del 28/09/12 n.118 che contengono le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell’INPS da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione, la circolare INAIL del 2/10/2012 n. 48, la circolare del Ministero dell'Interno del 4/10/2012 n. 6121 dedicata alla documentazione proveniente da organismi pubblici che lo straniero deve fornire per dimostrare la sua presenza sul territorio italiano almeno dal 31/12/2011. Inoltre l'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili nella comunicazione del 26/09/12 n. 502 ha fornito chiarimenti sul DURC.
L'INPS con il messaggio del 5/11/2012 n. 17898 ha fornito ulteriori indicazioni inerenti i MAV per il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
La circolare del Ministero dell'Interno del 4/12/2012 n. 7529 ha inoltre fornito chiarimenti sui seguenti casi:

quando a seguito del pagamento del contributo forfettario di 1000 euro tramite F24 il datore di lavoro non ha poi presentato domanda di emersione; in tal caso si consente di presentare domanda dal 7/12/2012 al 31/01/2013 tramite il sistema di inoltro telematico del Ministero dell'Interno;

quando ci sia cessazione (interruzione) del rapporto di lavoro per il quale sia stata presentata istanza di regolarizzazione prima della convocazione presso lo Sportello Unico;

quando il datore di lavoro intenda procedere al disconoscimento dell'istanza di regolarizzazione presentata a suo nome.
Inoltre la circolare INPS del 17/01/2013 n. 10 ha chiarito le procedure da seguire e come effettuare le comunicazioni nei confronti dell'INPS e del SUI in caso di:

interruzione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro o della persona da assistere (con subentro e senza subentro di un componente del nucleo familiare del defunto) prima della convocazione;


interruzione per decesso del lavoratore o altra causa di forza maggiore prima della convocazione;


disconoscimento della domanda di emersione da parte del datore di lavoro;


iscrizioni provvisorie all’INPS di rapporti di lavoro tra gli stessi soggetti plurimi a fronte di domande di emersione presentate più volte per problemi telematici nell'invio delle domande di regolarizzazione;


necessità di apportare modifiche anagrafiche e correzioni nei dati (numero ore lavorate, retribuzione, livello contrattuale, convivenza) inerenti il rapporto di lavoro indicati nella domanda di regolarizzazione prima della convocazione;


pagamento dei contributi per i periodi antecedenti il 9 maggio 2012.

Successivamente il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 ha recentemente previsto alcune norme a favore dei lavoratori nei cui confronti è stata presentata la domanda di emersione, per regolare la posizione dei lavoratori che nel corso dell’istruttoria delle domande perdono il posto di lavoro, ovvero si ritrovano nella condizione citata per la mancanza di requisiti, all’atto della domanda, da parte del datore di lavoro, introducendo tre commi all'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11 (cioè i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater).

Più nel dettaglio, nel caso in cui la domanda viene rigettata dallo Sportello Unico “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione se ricorrono comunque le seguenti condizioni:

sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e contributi;

il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Verranno archiviati i procedimenti penali ed amministrativi a carico del lavoratore per gli illeciti riguardanti la violazione delle norme sull’immigrazione.
Anche per il datore di lavoro, come già previsto dal D.lgs. n. 109/2012, si procederà comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla sua volontà o comportamento.

Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 è intervenuto anche per i casi in cui il rapporto di lavoro finisca prima che sia completata la procedura di regolarizzazione. Anche in tal caso verrà rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione o, se c’è la richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore, direttamente un permesso di soggiorno per lavoro. Anche in tal caso occorrerà comunque verificare la presenza del lavoratore in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Restano fermi in capo al datore di lavoro gli obblighi contributi e previdenziali a favore del lavoratore straniero, per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
A seguito di tale decreto, è stata emanata la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4417 del 10 luglio 2013 che ha fornito ulteriori chiarimenti sulla procedura di emersione in merito a:

ordine di trattazione delle domande;

datori di lavoro inseriti nella “black list”;

rigetto della domanda per eventi imputabili al datore di lavoro;

cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro;

DURC riferito ai lavoratori subordinati oggetto di emersione;

requisito reddituale, certificazione medica e idoneità alloggiativa.
Per ulteriori informazioni:
Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - FAQ Emersione dal lavoro irregolare dei lavoratori stranieri extracomunitari 2012
Ministero dell'Interno - Indicazioni per la predisposizione e presentazione delle domande di emersione dal lavoro irregolare
Portale Integrazione Migranti - FAQ Emersione 2012