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 Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Roma

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Roma. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Roma". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Roma (CCSDRM)
 Comune Roma
 Responsabile Presidente Giovanni La Rosa
 Indirizzo Piazzale Roberto Ardigo', 30 a - 00142, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.cnsd.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80195670585 (validato)
 Pec ccsdrm@pec.cnsd.it
 Altro ct_roma@cnsd.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quale valore legale viene riconosciuto ad un documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o firma digitale?

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, è riconosciuto valido fino a querela di falso a tutti gli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta.
Gli standard di sicurezza riconducibili a questi sistemi di firma comportano l’inversione dell’onere della prova, per cui chi intende disconoscere la sottoscrizione di un documento dovrà provare che l’apposizione della firma è riconducibile ad altri e che detta apposizione non è imputabile a sua colpa.
Inoltre, l’utilizzo di questi strumenti di sottoscrizione permette di realizzare, in modalità informatica, gli atti che la legge vuole che siano realizzati in forma scritta. Occorre però tener presente, che in alcuni casi, riferibili ad atti di particolare importanza (individuati dall’art. 1350 c.c., punti 1-12, come ad es. gli atti di compravendita di beni immobili o mobili registrati, le locazioni ultranovenali, le costituzione di società, ecc.) non è sufficiente l’utilizzo della firma elettronica avanzata ma la legge richiede che il documento sia sottoscritto con la firma elettronica qualificata o con la firma digitale.