Esempio di risposta alle domande più frequenti
Nel caso in cui il fermo amministrativo venga disposto come sanzione accessoria ad un'infrazione al codice della strada, qual'è la procedura?
Se il fermo amministrativo è applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, esso viene disposto al momento dell’accertamento della violazione.
Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell’organo di Polizia.
Nel caso di un veicolo esso dovrà esser affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.).
Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.
In tutti i casi non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. L’assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all’articolo 8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121 ovvero, in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato.
Soltanto nel caso in cui i soggetti predetti rifiutino ovvero non abbiano i requisiti previsti per assumere la custodia, il veicolo fermato deve essere consegnato al custode-acquirente convenzionato e competente per territorio.
Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l’organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.
La disponibilità del luogo nonché l’idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata da parte della persona a cui il veicolo è affidato
Il proprietario, il conducente del veicolo o gli altri obbligati in solido, sono obbligati all’assunzione della custodia e non possono sottrarsi senza giustificato motivo. Pertanto, qualora non dispongano di un luogo di custodia, essi dovranno a proprie cure e spese, usufruire di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo della Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/26711 del 21 settembre 2007 ed il nuovo Codice della Strada (articolo 214).