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 Comunita' della Valle Dei Laghi

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comunita' della Valle Dei Laghi. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comunita' della Valle Dei Laghi". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comunita' della Valle Dei Laghi
 Comune Vallelaghi
 Responsabile Presidente Attilio Comai
 Indirizzo Piazza Perli 3 - 38070, Vallelaghi TN (regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol)
 Sito istituzionale www.comunita.valledeilaghi.tn.it/
 Tipologia Comunita' Montane e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 96085260220 (validato)
 Pec comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Quali sono le principali caratteristiche del contratto a termine?

La disciplina del contratto a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 e prevede che sia possibile l'apposizione, ad un contratto di lavoro, di un termine - che risulti, direttamente o meno, da atto scritto - di durata non superiore a 36 mesi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Il contratto a termine puo' essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che si riferiscano alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione. Ma se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Se poi il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Il lavoratore assunto con contratti a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.





Ciascun datore di lavoro può stipulare contratti a termine entro il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.

L'articolo 3 del decreto prevede una serie di casi in cui l'apposizione di un termine non e' ammessa (per esempio, per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero).