Esempio di risposta alle domande più frequenti
E' possibile, in seguito ad una richiesta di accesso ad atti amministrativi, che il Responsabile dell'Ufficio competente autorizzi l'accesso ai documenti richiesti, rendendo però illeggibile e indecifrabile la firma della persona che ha sporto denuncia a carico del richiedente?
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso (art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184) deve essere dunque consentito a tutta la documentazione in possesso dell’amministrazione procedente, quando sia stata utilizzata ai fini dell’espletamento dell’attività amministrativa di propria competenza (art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241).
Tuttavia l'articolo 24 della L. 241/1990, come riformulato dall'articolo 16 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 , autorizza il Governo a "prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi" per contemperarlo con l'esigenza di salvaguardare altri interessi pubblici e privati, tra cui la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, garantendo comunque agli interessati l'accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Pertanto l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare una valutazione comparativa dei diritti in considerazione e quindi di tutelare il diritto alla privacy, soprattutto se riguardante dati personali concernenti, secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".
Nel caso di denuncia o esposto, l'interesse sotteso all'accesso a tali atti non può considerarsi circoscritto al solo autore, ma riguarda direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali ne risultano comunque incisi, ciò soprattutto quando tali denunce incidono nella sfera personale e familiare degli interessati.
Nell'ordinamento delineato dalla già citata L. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza e del diritto di difesa, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo l'Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, a meno che esse siano di rilevante importanza rispetto all'interesse giuridico di chi effettua la richiesta di accesso.