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 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
 Comune Roma
 Responsabile Presidente Filippo Anelli
 Indirizzo Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00192, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.fnomceo.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 02340010582 (validato)
 Pec segreteria@pec.fnomceo.it
 Altro contratti@fnomceo.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono i termini di legge entro cui la Commissione medica ASL è tenuta a chiamare a visita di accertamento, una volta presentata la domanda?

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 'Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici', art 3, comma 1, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento, la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita. Qualora la Commissione medica entro quel termine non fissi la visita di accertamento, è prevista la possibilità per l'interessato di presentare una 'diffida a provvedere' al competente Assessorato regionale alla tutela della Salute che si occuperà di fissare la visita entro il termine massimo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda.
Per i malati oncologici la Legge 9 marzo 2006, n. 80 art. 6, co. 3bis, prevede: "L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero del-l'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti."