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 Istituto Comprensivo Casa del Fanciullo

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Istituto Comprensivo Casa del Fanciullo. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Istituto Comprensivo Casa del Fanciullo". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Istituto Comprensivo Casa del Fanciullo (istscpaic8a8003)
 Comune Partinico
 Responsabile Dirigente scolastico CARMELO BELFIORE
 Indirizzo Via Liberta' - 90047, Partinico PA (regione: Sicilia)
 Sito istituzionale www.iccasadelfanciullo.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97317820823 (validato)
 Pec paic8a8003@pec.istruzione.it
 Altro paic8a8003@istruzione.gov.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Per non comparire più nello stato di famiglia dei propri genitori è necessario cambiare residenza?

Per non comparire più nello stato di famiglia dei genitori è necessario trasferire la propria residenza.
Lo stato di famiglia riporta la composizione della "famiglia anagrafica". L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell'Interno, si evidenzia che i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
Non costituiscono famiglia anagrafica a se stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.