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 Ordine Professioni Infermieristiche di Viterbo

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine Professioni Infermieristiche di Viterbo. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine Professioni Infermieristiche di Viterbo". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine Professioni Infermieristiche di Viterbo (OPI)
 Comune Viterbo
 Responsabile Presidente Mario Curzi
 Indirizzo Via Matteotti, 38 - 01100, Viterbo VT (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.ipasviviterbo.altervista.org
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80021310562 (validato)
 Pec viterbo@cert.ordine-opi.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Nell'ipotesi di contratto a tempo determinato è ammesso il recesso anticipato? E' necessario il preavviso?

Nel contratto a tempo determinato non è previsto l'istituto del preavviso ne' il recesso anticipato: il rapporto può cessare prima della scadenza del termine eslusivamente per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa (articolo 2119 codice civile).
Questo implica che le dimissioni da parte del lavoratore sono consentite solo se anche il datore di lavoro è d'accordo ovvero quando vi sono condizioni che impediscono di proseguire l'attività di lavoro (dimissioni per giusta causa).
Non è quindi ammesso il licenziamento con preavviso, sia per giustificato motivo che "ad nutum" da parte del datore di lavoro, nè le dimissioni da parte del lavoratore a prescindere dalla sussistenza della giusta causa.
In caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno che è pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista.
In caso di dimissioni prima del termine senza giusta causa non è previsto esplicitamente il risarcimento del danno, ma la giurisprudenza, ravvisando un palese inadempimento contrattuale, ha previsto un risarcimento integrale del danno provocato al datore di lavoro.