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 Istituto Comprensivo San Prospero - Medolla

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Istituto Comprensivo San Prospero - Medolla. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Istituto Comprensivo San Prospero - Medolla". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Istituto Comprensivo San Prospero - Medolla (ISTSC MOIC837007)
 Comune San Prospero
 Responsabile Dirigente scolastico RACHELE DE PALMA
 Indirizzo Via Chiletti 16/B - 41030, San Prospero MO (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale www.icsanprosperomedolla.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 91029950366 (validato)
 Pec moic837007@pec.istruzione.it
 Altro moic837007@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come è disciplinata l'erogazione della indennità di malattia nel caso in cui la malattia, iniziata nel corso di un anno, si protragga anche l'anno seguente?

Il periodo massimo assistibile dalla indennità di malattia non può superare i 180 giorni per anno solare.
Per le malattie a cavaliere di due anni solari (Circolare Inps del 28 giugno 1993, n 145, par. 6) cioè, iniziate nel corso di un dato anno che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento:

non è stato raggiunto il massimo assistibile;


è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato.

L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.
Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi.
Se al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.