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 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - 'GALILEO GALILEI'

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - 'GALILEO GALILEI'. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - 'GALILEO GALILEI'". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - 'GALILEO GALILEI'
 Comune Arezzo
 Responsabile Dirigente scolastico ALESSANDRO ARTINI
 Indirizzo Via Dino Menci 1 - 52100, Arezzo AR (regione: Toscana)
 Sito istituzionale http://www.itisarezzo.edu.it/
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80002160515 (validato)
 Pec artf02000t@pec.istruzione.it
 Altro artf02000t@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Avendo ricevuto una multa per eccesso di velocità, a chi rivolgersi per fare ricorso ed entro quale termine?

Qualora si ritenga che la sanzione applicata sia ingiusta o viziata nella forma, è possibile contestarla presentando ricorso. Il ricorso può essere proposto al Prefetto o al Giudice di Pace, alternativamente, se non si sia già provveduto a pagare l'importo previsto per l'infrazione per la quale si intende ricorrere.
RICORSO AL PREFETTO (art. 203 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada")
Il ricorso si propone al Prefetto della provincia dove è stata commessa la violazione nel termine di SESSANTA giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito. Successivamente il Prefetto risponde emettendo:

ordinanza di archiviazione se lo accetta;

ordinanza-ingiunzione della somma che devi pagare se lo rifiuta (con importo uguale alla metà del massimo previsto per quella violazione).
RICORSO AL GIUDICE DI PACE (art. 204bis del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada")
L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione, a pena di inammissibilita', entro TRENTA giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Per approfondimenti: Polizia di Stato