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 ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO LAURA BASSI

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Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO LAURA BASSI". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO LAURA BASSI
 Comune Bologna
 Responsabile Dirigente scolastico MARIA GRAZIA CORTESI
 Indirizzo Via Sant'Isaia 35 - 40123, Bologna BO (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale laurabassi.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80071310371 (validato)
 Pec bopm030005@pec.istruzione.it
 Altro bopm030005@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono i termini di legge entro cui la Commissione medica ASL è tenuta a chiamare a visita di accertamento, una volta presentata la domanda?

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 'Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici', art 3, comma 1, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento, la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita. Qualora la Commissione medica entro quel termine non fissi la visita di accertamento, è prevista la possibilità per l'interessato di presentare una 'diffida a provvedere' al competente Assessorato regionale alla tutela della Salute che si occuperà di fissare la visita entro il termine massimo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda.
Per i malati oncologici la Legge 9 marzo 2006, n. 80 art. 6, co. 3bis, prevede: "L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero del-l'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti."