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 ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO LURATE CACCIVIO

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Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO LURATE CACCIVIO". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO LURATE CACCIVIO
 Comune Lurate Caccivio
 Responsabile Dirigente scolastico BRUNETTA BERNASCONI
 Indirizzo Largo Caduti per la pace - 22075, Lurate Caccivio CO (regione: Lombardia)
 Sito istituzionale www.icluratecaccivio.gov.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80013140134 (validato)
 Pec coic85500q@pec.istruzione.it
 Altro coic85500q@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le tutele previste dall’ordinamento nel caso di contrasto sull’esercizio della podestà genitoriale?

L’ordinamento giuridico ha disciplinato l’ipotesi del contrasto sull’esercizio della podestà su questioni di particolare importanza (art. 316, comma 3 del Codice Civile). Salvo il caso in cui sussista un incombente pericolo di grave pregiudizio per il minore, la regola generale è che il contrasto venga risolto dal giudice a cui ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità, indicando i provvedimenti che egli ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore di anni quattordici, indica le determinazioni che ritiene più congrue nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio. L’audizione del minore che abbia compiuto i quattordici anni è essenziale per tener conto delle aspirazioni dei figli che altrimenti rischiano di essere troppo filtrate e deformate dalla prospettiva dei genitori. La competenza funzionale è del Tribunale per i minorenni; la competenza territoriale è del giudice del luogo in cui il minore si trova abitualmente al momento della presentazione della domanda. Legittimati a ricorrere al Tribunale sono solo i coniugi e non il Pubblico Ministero, che può agire solo ai sensi dell’art. 333 del Codice Civile se il dissidio abbia provocato pregiudizi al minore.