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 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S.I.T. 'U.BASSI - P.BURGATTI'

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S.I.T. 'U.BASSI - P.BURGATTI'. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S.I.T. 'U.BASSI - P.BURGATTI'". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S.I.T. 'U.BASSI - P.BURGATTI'
 Comune Cento
 Responsabile Dirigente scolastico ANNAMARIA BARONE FREDDO
 Indirizzo Via Rigone,1 - 44042, Cento FE (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale www.isit100.fe.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 81001250380 (validato)
 Pec feis00600l@pec.istruzione.it
 Altro feis00600l@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

I compensi di assessori e consiglieri comunali devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente?

L’art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33, prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare i seguenti documenti ed informazioni relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale:
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica nonche' gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni relative ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', ai sensi dell'art. 2 della LEGGE 5 luglio 1982, n. 441.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati entro tre mesi dall'elezione, o dalla nomina, e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Per approfondimenti consultare la sezione: Trasparenza, Valutazione, Merito e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2013-2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica