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 Istituto Comprensivo - I.C. 2 CECCANO

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Istituto Comprensivo - I.C. 2 CECCANO. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Istituto Comprensivo - I.C. 2 CECCANO". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Istituto Comprensivo - I.C. 2 CECCANO
 Comune Ceccano
 Responsabile Dirigente scolastico Lucia Minieri
 Indirizzo Via Gaeta 123 - 03023, Ceccano FR (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.ic2ceccano.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 92064680603 (validato)
 Pec fric85800r@pec.istruzione.it
 Altro fric85800r@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' ancora necessario fare la comunicazione all'autorita' di Pubblica Sicurezza di cessione di fabbricato per locazione a cittadino italiano?

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
L'obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico previsto dall'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito con Legge 18 maggio 1978, n. 191 - essendo tuttora vigente tale disposizione normativa - non e' stato abrogato, ma l'adempimento da essa previsto quale la comunicazione di cessione di fabbricato, e' stato ''assorbito'' da un altro adempimento quale la registrazione del contratto di vendita o di locazione, al verificarsi del quale, quindi, la sanzione originariamente stabilita per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato non puo' trovare applicazione.
Si precisa inoltre che, con il successivo intervento dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa, l'assorbimento del predetto obbligo viene esteso anche ai contratti di comodato e a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa o di arti e professioni, precedentemente escluse.
La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Per approfondimenti: Polizia di Stato